Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228 e dei conseguenti Decreti applicativi è costituita in Treviso Via Canizzano n. 104/a una Associazione tra apicoltori denominata “APIMARCA” , in seguito chiamata Associazione.
Art. 2 – La durata dell’Associazione è fissata come atto costitutivo sino al 31/12/2030 e può essere prorogata su delibera dell’Assemblea. Può cambiare indirizzo, istituire sezioni periferiche ed aderire ad Organizzazioni ed Enti i quali, senza fini di lucro, si propongono di conseguire gli obiettivi della politica agricola comunitaria del settore.
Art. 3 – L’Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di tutelare gli interessi tecnico-economici degli associati e dell’apicoltura in generale, nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione, Ente pubblico e privato, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione nazionale, regionale e provinciale. Nel rapporto di associazione è insito il mandato di rappresentanza.
Art. 4 – Gli Apicoltori che intendono far parte dell’Associazione devono far domanda alla Presidenza, dichiarando di conoscere lo Statuto e di osservarne le norme. La Presidenza sottoporrà al Consiglio l’accettazione o meno delle domande di nuovi soci. E’ obbligo di non aderire ad altre Associazioni operanti nel medesimo settore e nello stesso territorio. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che allevano e/o possiedono alveari e i cultori di questa disciplina.
Art. 5 – La qualifica di Socio si perde per scioglimento dell’Associazione, per inadempienza del Socio al versamento dei contributi sociali, agli obblighi statutari, alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio, per attività concorrenti e contrastanti con gli interessi dell’Associazione.Sulla dichiarazione di cessazione della qualità di Socio si pronuncia il Consiglio con votazione segreta. Contro tale delibera l’interessato può ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
Art. 6 – Sono organi dell’Associazione :1) L’Assemblea;2) Il Consiglio Direttivo;3) Il Presidente;4) Il Collegio dei Revisori dei Conti;5) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 – L’Assemblea è costituita da tutti i Soci. Sarà convocata ordinariamente almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. L’avviso di convocazione firmato dal Presidente, da affiggere nella sede dell’Associazione e inviato ai Soci almeno dieci giorni prima, deve contenere l’argomento, il luogo, la data e l’ora della prima adunanza ed eventualmente della seconda almeno due ore dopo la prima. I soci possono farsi rappresentare per delega da un componente del proprio nucleo familiare o da altro associato.Ogni Socio potrà essere portatore di una sola delega.
Art. 8 – L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega. Per le modifiche allo statuto è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti gli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mentre l’Assemblea nomina gli scrutatori.
Art. 9 – Spettano all’Assemblea :a) discutere ed approvare la relazione del Presidente ed il bilancio annuale;b) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo dei quali almeno i 4/5 eletti tra i Soci;c) discutere e deliberare sulle direttive generali dell’attività dell’Associazione;d) modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare il liquidatore;e) nominare i Revisori dei Conti, anche al di fuori dal proprio seno;f) nominare i Probiviri, anche al di fuori dal proprio seno.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri i quali eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio è convocato dal Presidente e quando ne sia fatta richiesta da un/terzo del Consiglio. Il Consiglio è valido con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità decide il voto del Presidente.
Art. 11 – Spettano al Consiglio le delibere su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’Associazione, che non siano di competenza esclusiva dell’Assemblea; la determinazione dei contributi associativi annuali; l’accoglimento o meno delle domande di adesione all’Associazione; la cessazione della qualità di Socio; la sostituzione dei Consiglieri dimissionari con i primi non eletti.
Art. 12 – Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, sovrintende al regolare funzionamento dell’Associazione ed in caso d’urgenza, adotta i necessari provvedimenti con l’obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio per ottenerne la ratifica.
Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi ( i quali eleggono il Presidente del Collegio ) e due supplenti; dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Vigila sulla gestione economica e riferisce in Assemblea.
Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri non ricoprenti cariche nell’Associazione stessa. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso ha il compito di dirimere le controversie tra Associazione e Soci o tra Soci stessi, in merito alla vita sociale, con delibere inappellabili salvo il ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Art. 15 – Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti, donazioni ed a qualsiasi titolo vengano in possesso dell’Associazione.
Art. 16 – Le entrate dell’Associazione sono costituite dai contributi dei Soci e da eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi istituzionali.
Art. 17 – Il Consiglio è autorizzato a proporre all’Assemblea tutte le modifiche al presente statuto che siano richieste dall’emanazione di provvedimenti legislativi riguardanti il settore apistico.
Art. 18 – Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento al Codice Civile in materia di Associazioni ed al Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e dei conseguenti decreti applicativi.
Treviso 16 agosto 2004