Modifica alla Legge Regionale 23/94
Modifica alla Legge Regionale 23/94

Modifica alla Legge Regionale 23/94

Il 28 novembre 2017 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato le modifiche alla legge regionale sull’apicoltura. Quello che a noi interessava maggiormente è stato così modificato:

2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall’autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dai prodotti dell’alveare, le movimentazioni di api e alveari all’interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall’anagrafe apistica nazionale.

3.Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:
a. essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;
b. essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall’anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a.

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